Altri modi per sostenerci

Testamento a favore di Anvolt onlus

Questa forma di donazione è esente dalle imposte di successione e viene sottratta dal valore netto delle proprietà nel calcolo dell’ammontare delle imposte.
Nel caso non esistano parenti, designare come erede anvolt impedisce che le Sue proprietà finiscano allo Stato.

La Sua volontà può essere espressa in due modi:

  • tramite un testamento pubblico, scritto sotto dettatura da un notaio e alla presenza di due testimoni.
  • tramite un testamento olografo, ovvero scritto di proprio pugno.

L’originale deve essere inviato all’Anvolt.

Questo è il mio testamento (luogo e data completi)


Io sottoscritto (nome, cognome, nato a, residente )
in pieno possesso delle mie facoltà mentali, lascio ad anvolt (associazione nazionale volontari lotta contro i tumori), con sede in via G.Guerzoni, 44 a Milano:


(indicare di seguito i beni, immobili e/o mobili, la parte di attivo netto della successione di cui si desidera che anvolt benefici).

Firma per esteso e leggibile

Donazione online, in Banca, in Posta, in Delegazione

Consulta questa pagina e trova tutte le istruzioni per effettuare alla nostra Associazione una donazione online, in Banca, in Posta oppure in Delegazione.

Informativa dell’Organizzazione di volontariato che può far applicare ai propri donatori (persona fisica o azienda) l’alternatività tra Legge Più dai Meno versi e Legge Onlus

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.
Il nostro ente, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.
La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi – a partire dal 2015 legge di stabilità – le somme al 26% fino a erogazione massima di € 30.000.
La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene – una contabilità in partita doppia e rediga – come redige – un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.
Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l’intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e
comunque non oltre i 70.000 euro.
Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato.
In tutti i casi, l’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito.
Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell’Agenzia delle Entrate a riguardo.
Detrazione della erogazione:
art 15, c 1.1, DPR 917/86
Deduzione della erogazione
Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L 80/05
Circ 39E/05
Art 13, cc 2 – 4, D Lgs 460/97