ISEE: L'indennità di accompagnamento non è reddito

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L'indennità di accompagnamento e altre forme di retribuzione non formano reddito ma un compenso alla inabilità, quindi non devono essere inseriti nel calcolo ai fini Isee. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza del 29 febbraio 2016.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza 29 febbraio 2016, ha respinto il ricorso presentato dal Governo contro le sentenze del Tar Lazio che dichiaravano illegittimo inserire nel calcolo ai fini ISEE le indennità legate all'invalidità.
Dando così ragione alle famiglie che chiedevano una definizione più restrittiva della definizione di "reddito disponibile" che non includesse "la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale".
La riforma dell'ISEE aveva visto una novità sostanziale, con l'inserimento, nel computo del reddito ai fini ISEE, delle indennità legate a invalidità (trattamenti assistenziali, previdenziali vari quali pensioni, assegni, indennità concesse per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi per la vita indipendente ecc).
Da qui era nato il ricorso al TAR Lazio da parte di alcune famiglie di persone con disabilità, che avevano ottenuto tre sentenze favorevoli (le n. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015), che dichiaravano illegittimo tutto ciò.
A questo punto il Governo aveva fatto appello al Consiglio di Stato per poter sospendere la loro applicazione.
Il pronunciamento del Consiglio di Stato è arrivato ieri, 29 febbraio 2016, e conferma quanto già aveva sentenziato il Tar del Lazio, ovvero che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito.
Tra le altre cose, così si legge nella sentenza: "L'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una "migliore" situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa".

Pubblicato il 3 marzo 2016

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